Comunità Energetiche rinnovabili

L’Unione dei Comuni prevede, oltre all’istallazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, la costituzione di almeno tre comunità energetiche all’interno del proprio territorio, in base al territorio di competenza delle cabine di distribuzione primarie.

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Fonte: GSE

Cos’è una comunità energetica rinnovabile

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è una nuova forma di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che gli stati membri della comunità europea si sono impegnati a realizzare. Alla base di questa decisione c’è la consapevolezza che il precedente modello, basato sugli incentivi alle iniziative individuali del singolo cittadino o della singola impresa, comporti costi insostenibili per il sistema senza garantire un volume di iniziative adeguate all’obiettivo di decarbonizzazione.

Chi può aderire

Grazie alla direttiva comunitaria RED II un aggregato di utenti (privati cittadini, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali), tramite la volontaria adesione ad un soggetto di diritto autonomo (appunto la CER), si pongono l’obiettivo di produrre, consumare e CONDIVERE VIRTUALMENTE l’energia elettrica rinnovabile all’interno di un medesimo perimetro geografico (aree sottese alle cabine primarie) tramite la rete nazionale di distribuzione di energia elettrica. Sull’autoconsumo virtuale vengono definiti incentivi economici garantiti per 20 anni con un importante ritorno ambientale, sociale ed economico per la comunità stessa!

Si può partecipare alla CER in qualità di:

  1. a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra

tipologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide);

  1. b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
  2. c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità.

Esiste anche la possibilità per cui produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori “terzi”).

Le comunità energetiche rinnovabili hanno una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc.). Ogni CER è quindi caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto, nonché un regolamento di funzionamento.

Quali sono le finalità

Ambientale: L’energia elettrica deve essere prodotta solo da fonti rinnovabili senza generare immissioni di CO2 in atmosfera;

Economico: L’autoconsumo individuale (autoconsumo diretto dei produttori di energia rinnovabile) e l’incentivo sull’energia condivisa consente di ridurre i costi delle bollette elettriche;

Sociale: La CER consente di ridurre la povertà energetica e di generare valore sul territorio grazie alla redistribuzione dei ricavi derivanti dagli incentivi e dalla vendita in rete (RID).

I vantaggi economici nel dettaglio

l Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, anche Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza.  Per le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

Un incentivo ventennale variabile a seconda della taglia dell’impianto da fonte energetica rinnovabile e dal prezzo zonale dell’energia. Tale valore è calcolato sull’energia elettrica prodotta e condivisa ove, per Energia Condivisa si intende, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa dagli impianti di produzione e la somma dell’energia elettrica prelevata da membri della comunità. Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, è prevista una maggiorazione tariffaria pari a +4 €/MWh  per l’Umbria.

Potenza impianto (kW) Tariffa incentivante (€/MWh)
< 200 80+ (0-40)
200-600 70+ (0-40)
>600 60+ (0-40)

La restituzione delle componenti definite da ARERA sull’energia condivisa che ammontano a circa 9 €/MWh;

Inoltre, l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato, quali ad esempio il RID (Ritiro Dedicato).

È possibile l’accesso alle detrazioni fiscali per i partecipanti ove previste per legge (recupero del 50% dei costi di realizzazione per i privati che realizzino un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. Per le imprese sono previste le detrazioni in credito di imposta come da legge di bilancio, acquisto beni strumentali)

Contributo PNRR del 40% per impianti nei Piccoli Comuni (<5.000 Abitanti)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 2,2 miliardi di euro per promuovere le energie rinnovabili nei comuni con meno di 5.000 abitanti. L’obiettivo è realizzare almeno 2 GW di potenza, grazie a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il contributo a fondo perduto per i piccoli Comuni sostiene fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile ed è finanziato direttamente dal PNRR con dei massimali di spesa ammissibili variabili a seconda della potenza dell’impianto.  Il Soggetto Beneficiario deve essere un membro della CER (cittadino, PMI, ecc.) o la CER stessa. L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR potrà essere effettuato dal soggetto beneficiario che sostiene l’investimento tramite sportello dedicato.

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L’istanza deve essere trasmessa per via telematica, mediante l’accesso al Portale informatico “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo” raggiungibile attraverso l’Area Clienti del GSE. Alla data di invio dell’istanza la Comunità Energetica per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà già essere costituita. Sarà possibile presentare domanda fino al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili. Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

In sintesi una CER

Una CER garantisce:

  • Benefici ambientali per il territorio, i cittadini e le imprese
  • Benefici sociali, come il contrasto alla povertà energetica
  • Ritorni economici per i membri

Le fasi per accedere alle agevolazioni

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Fonte MASE

Testimonianze e storie di successo

Le comunità energetiche rappresentano una grande opportunità per il territorio. Seppure quelle riconosciute siano ancora poche, molte sono in via di costituzione. Alcuni esempi sono riportati nel materiale messo a disposizione da Legambiente. Leggi alcune storie di successo!

https://www.comunirinnovabili.it/category/buone-pratiche/

https://experience.arcgis.com/experience/40737f090e95471aa87a300a43700bec

 

Non solo CER! Le altre Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile (CACER)

Con l’avvento del DM 414/2023 del 7 dicembre 2023 (decreto “CACER”) il legislatore ha messo a disposizione altre forme di incentivazione relative all’autoconsumo diffuso. Come per le CER l’autoconsumo diffuso è un modello virtuale (non richiede realizzazione di reti né installazione di contatori dedicati), si utilizza la rete elettrica pubblica: può autoconsumare virtualmente anche chi non ha un impianto connesso alla propria utenza. L’autoconsumo diffuso rappresenta una nuova opportunità per estendere l’accesso alla produzione da FER ad un volume maggiore di utenti, promuovendo investimenti nelle fonti rinnovabili e contribuendo alla decongestione della rete elettrica. Oltre alle già citate comunità energetiche rinnovabili, esistono altre due opzioni che hanno:

  • stesse finalità: generare benefici economici, ambientali e sociali.,
  • la stessa redditività: risparmiare con l’autoconsumo fisico e vendere l’energia immessa in rete,
  • stessi benefici da condividere: in rete, incentivi per l’energia autoconsumata virtualmente.

Queste due nuove opzioni sono:

  • gruppi di autoconsumatori collettivi
    • Non è necessario creare un nuovo soggetto giuridico.
    • Partecipano tutti, anche le grandi imprese e le pubbliche amministrazioni centrali.
    • Consumi ed impianti devono essere nello stesso edificio, condominio, anche commerciale o industriale.
  • autoconsumatore individuale a distanza.
    • Qualunque cliente finale può autoconsumare a distanza, a patto che sia intestatario di tutti i punti di connessione in prelievo della configurazione.
    • Gli impianti devono essere nella piena disponibilità del cliente finale e connessi alla stessa cabina primaria dei punti in prelievo.

Sei interessato a far parte delle nascenti comunità energetiche nel territorio dell’Unione? Compila e invia il questionario, Ci vorranno meno di 3 minuti!

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
30/07/2024